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Sez. 3, Sentenza n. 38071 del 19/09/2007 Ud. (dep. 16/10/2007) Rv. 237824 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Sospensione del processo - Controllo del giudice sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237824-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio, il giudice, prima di sospendere il processo a norma dell'art. 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha il potere - dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha poi esemplificato ciò che deve costituire oggetto del controllo giudiziale: a) data di esecuzione delle opere; b) rispetto dei limiti volumetrici; c) eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; d) tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)