Sez. 3, Sentenza n. 2883 del 05/11/1998 Cc. (dep. 18/12/1998) Rv. 212489 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Sospensione del procedimento penale ex art. 44 legge 47 del 1985 - Assenza di istanza di condono - Operatività - Sussistenza - Ragione.
EDILIZIA - IN GENERE
La sospensione necessaria prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 opera anche nel caso in cui non sia stata presentata istanza di condono edilizio. Infatti la ratio della sospensione è quella di evitare che, durante il tempo necessario per la presentazione della domanda di condono, i procedimenti sanzionatori penali possano concludersi in via definitiva, così da vanificare gli effetti del previsto condono.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)