Sez. L, Sentenza n. 15824 del 13/08/2004 (Rv. 576510 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Pensione di vecchiaia - Requisiti - Compimento del sessantesimo anno di età - Sufficienza - Esclusione a decorre dal 1 gennaio 1998 - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
Il diritto di ottenere la pensione al compimento dei sessanta anni di età per gli iscritti al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (di cui alla legge 2 aprile 1958 n. 377, modificata dalla legge 29 luglio 1971 n. 587) - Fondo al quale non era applicabile la normativa di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992 - è venuto meno con la legge 27 dicembre 1997 n. 449, il cui art. 59 comma terzo, ha stabilito che, a decorrere dal primo gennaio 1998, anche per le gestioni di previdenza per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Nè detta norma, che ha demandato a un decreto legislativo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, risulta contraria a Costituzione, essendo stata favorevolmente scrutinata da Corte Cost. n. 393 del 2000.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)