Sez. L, Sentenza n. 7853 del 29/05/2002 (Rv. 554751 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Requisiti - Art. 4, comma secondo, legge n. 108 del 1990 - Compimento del sessantesimo anno di età - Elevazione a sessantacinque anni di età in base alla normativa successiva - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
Il riferimento al compimento del sessantesimo anno di età, contenuto nell'art. 4, comma secondo, della legge 11 maggio 1990, n. 108, al fine di stabilire, concorrendo l'ulteriore requisito del conseguimento del diritto del prestatore di lavoro alla prestazione previdenziale secondo le norme dell'ordinamento previdenziale in concreto applicabili, le condizioni per conferire al datore di lavoro libertà di recesso, non è stato abrogato e sostituito dalla successiva normativa in materia, che ha fissato in sessantacinque anni il limite dell'età richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 CORTE COST., Legge 02/04/1958 num. 377 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)