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Sez. L, Sentenza n. 11532 del 02/09/2000 (Rv. 539950 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Lavoratore iscritto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - Conseguimento della massima anzianità contributiva utile di trentacinque anni presso il Fondo - Diritto di opzione ex art. 6 legge n. 54 del 1982 al mantenimento in servizio fino al compimento dell'anzianità massima di quaranta anni prevista dall'assicurazione generale obbligatoria - Esclusione - Fattispecie relativa alla legittimità del licenziamento intimato prima del compimento della necessaria anzianità contributiva.
Stato
decisa il 2000-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539950-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

In considerazione della specialità del Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (di cui alla legge 2 aprile 1958 n. 377, modificata dalla legge 29 luglio 1971 n. 587), che costituisce un sistema autonomo ed autosufficiente - ancorché sia integrativo dell'assicurazione generale obbligatorio (ago) - e stante il principio per cui le norme dell'ago si applicano ai fondi integrativi solo se espressamente richiamate (come dimostrato dall'esistenza di numerose disposizioni che estendono a questi ultimi le norme di carattere generale, di cui non vi sarebbe necessità ove la estensione valesse automaticamente), al lavoratore iscritto a detto fondo, che sia in possesso dell'anzianità contributiva massima di trentacinque anni prevista dalla normativa del fondo stesso, non compete il diritto di opzione di cui all'art. 6 legge 26 febbraio 1982 n. 54 (di conversione del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791) per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di quaranta anni prevista per l'assicurazione generale obbligatoria, anche perché lo stesso art. 6 legge 54/82 consente l'opzione solo nei limiti dell'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti; né sono prospettabili dubbi di costituzionalità, stante l'impossibilità di accertare che la minore anzianità contributiva così conseguibile comporti un sicuro danno alla pensione nella sua progressione nel tempo, considerato che alla stessa non sono applicabili le norme (art. 11 D.lgs 30 dicembre 1992 n. 503) - introdotte per l'assicurazione generale obbligatoria - che hanno abolito il sistema di perequazione delle pensioni con la dinamica salariale. Parimenti è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 6 della legge n.54 del 1982 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. atteso che il bene costituzionalmente protetto è rappresentato dal raggiungimento del trattamento minimo di pensione e non anche di quello massimo.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 CORTE COST., Legge 29/07/1971 num. 587 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)