Sez. L, Sentenza n. 11682 del 09/11/1995 (Rv. 494600 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate o accantonate dal datore di lavoro a favore di casse, fondi, gestioni o forme assicurative eroganti prestazioni integrative previdenziali o assistenziali - Esclusione ex art. 9 bis della legge n. 166 del 1991 - Contributi versati anteriormente - Conservazione dell'efficacia - Condizioni - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'art. 9 bis della legge 1 giugno 1991 n. 166, di conversione in legge, con modifiche, del D.L. 29 marzo 1993 n. 103, nell'estendere con norma di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e con conseguente efficacia retroattiva, le ipotesi di esenzione dalla contribuzione previdenziale alle somme erogate o accantonate dal datore di lavoro a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione, ha previsto la conservazione degli effetti dei versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. Tale conservazione degli effetti deve peraltro ritenersi subordinata, conformemente ai principi indicati nella sentenza costituzionale n.885 del 1988, al requisito della volontarietà dei versamenti stessi, che presuppone l'assenza di qualsivoglia coazione anche indiretta ed è escluso pertanto ove, come nel caso di versamento con riserva, il pagamento sia avvenuto al fine di evitare azioni legali o il rischio di addebito di sanzioni civili ma con l'esplicita volontà di ottenere la restituzione di quanto corrisposto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)