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Sez. L, Sentenza n. 8237 del 07/07/1992 (Rv. 478053 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Somme versate dai datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali integrative previste da contratti collettivi - Esclusione ex legge n. 166 del 1991 - Contributi versati anteriormente - Salvezza dell'efficacia - Condizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478053-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

La norma interpretativa dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 dettata dall'art. 9 bis, primo comma, della legge 1 giugno 1991 n. 166, di conversione con modificazioni del d.l. 28 marzo 1991 n. 103, (secondo cui sono esclusi dalla base imponibile contributiva le somme versate o accantonate da datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative in adempimento di contrattazione collettiva) opera con efficacia retroattiva, con il limite - ai sensi dell'ultima parte del primo comma dello stesso articolo - della conservazione degli effetti dei versamenti contributivi compiuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione. Tale prevista salvezza dell'efficacia dei versamenti contributivi pregressi deve peraltro ritenersi subordinata al requisito della volontarietà dei versamenti, in relazione ai principi indicati dalla sentenza n. 885 del 1988 della Corte Costituzionale; pertanto, in applicazione della suddetta disciplina, deve escludersi, mancando tale presupposto, l'assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte dal datore di lavoro - in periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge citata - ad un fondo aziendale di previdenza, istituito dalla contrattazione collettiva allo scopo di erogare prestazioni dirette e di reversibilità a favore dei lavoratori e di loro familiari.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)