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Sez. L, Sentenza n. 5057 del 02/09/1980 (Rv. 408912 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - RIVALUTABILITA AUTOMATICA EX ART 429 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408912-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - RIVALUTABILITA AUTOMATICA EX ART 429 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art 429, comma terzo, cod proc civ, secondo cui il giudice, quando pronunzia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, non e applicabile alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno derivato dal mancato o insufficiente versamento dei contributi assicurativi, perche tale somma, costituendo l'equipollente della perduta prestazione previdenziale od assistenziale, non costituisce l'oggetto di un credito di lavoro. (Conf 202/77, mass n 383718).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)