Sez. L, Sentenza n. 1157 del 11/02/1985 (Rv. 439280 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2116 cod. civ., per il danno cagionato al lavoratore, rimasto privo della prestazione previdenziale a causa della mancata o irregolare contribuzione, è fondata sull'inadempienza di un'obbligazione imposta ex lege al datore di lavoro, sicché la relativa Azione ha natura contrattuale e dà luogo ad una controversia di lavoro. Peraltro, il diritto del lavoratore al risarcimento di detto danno, essendo tale risarcimento un equipollente della prestazione previdenziale non conseguita, non configura un credito di lavoro ai sensi ed agli effetti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che della svalutazione monetaria intervenuta può tenersi conto non ai sensi di detta norma ma in base ai principi generali e alla natura di debito di valore dell'Obbligo risarcitorio anzidetto. (V 4059/82, mass n 422022; (V 3408/81, mass n 413997; (V 5057/80, mass n 408912; (V 3108/80, mass n 406893; (V 816/80, mass n 404252; (V 202/77, mass n 383718; (V 1262/73, mass n 363840).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)