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Sez. L, Sentenza n. 202 del 14/01/1977 (Rv. 383718 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO AI CREDITI DI LAVORO - ESTENSIONE AL RISARCIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383718-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIFERIMENTO AI CREDITI DI LAVORO - ESTENSIONE AL RISARCIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ESCLUSIONE.*

La norma di cui all'art 429, secondo comma, cod proc civ, secondo cui il giudice, quando pronunzia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, non e applicabile alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno derivato da mancato o insufficiente versamento dei contributi assicurativi, poiche la suddetta somma, costituendo equipollente della prestazione previdenziale od assicurativa, non rappresenta l'oggetto di un credito di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)