Sez. L, Sentenza n. 6540 del 07/11/1986 (Rv. 448691 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - NOME JURIS USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONSEGUENZA - VOLONTÀ DELLE PARTI DI ESCLUDERE L'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME NON SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - NOME JURIS USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONSEGUENZA - VOLONTÀ DELLE PARTI DI ESCLUDERE L'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME NON SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il principio per cui ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nome juris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione di tale contenuto o di un elemento di esso, qualificante ai fini della suddetta distinzione, debba essere stralciata nella interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del reciproco relativo affidamento delle parti e della concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle medesime nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, quando le parti nel regolare i reciproci interessi abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto, l'elemento in questione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. (Conf 2728/83, mass n 427630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)