Sez. L, Sentenza n. 4565 del 19/05/1987 (Rv. 453245 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONSEGUENZA - VOLONTÀ DELLE PARTI DI ESCLUDERE L'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME NON SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (SUBORDINAZIONE DESUNTA DALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI NON PREVISTE DAL CONTRATTO RICHIEDENTI L'ASSOGGETTAMENTO AI DIRITTI SUPERIORI).*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - IRRILEVANZA - LIMITI - CONSEGUENZA - VOLONTÀ DELLE PARTI DI ESCLUDERE L'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME NON SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (SUBORDINAZIONE DESUNTA DALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI NON PREVISTE DAL CONTRATTO RICHIEDENTI L'ASSOGGETTAMENTO AI DIRITTI SUPERIORI).*
Il principio per cui, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato è necessario avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione di tale contenuto o di un elemento di esso, qualificante ai fini della suddetta distinzione, debba essere stralciata nella interpretazione del decreto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento delle parti. Pertanto, allorché - con riferimento ad un tipo di rapporto che prevede una prestazione (nella specie: di ispettore alle vendite) che non implichi un necessario inserimento del prestatore d'opera nell'organizzazione aziendale parti abbiano esplicitamente dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto stesso solo se si dimostra che, in concreto, l'elemento in questione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto. (nella specie, il S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva desunto tale subordinazione, pur formalmente esclusa, dal fatto che il lavoratore aveva svolto anche altre mansioni, non previste dal contratto, che potevano essergli richieste solo perché assoggettato ai diretti superiori, i cui ordini era tenuto ad eseguire). (Conf 6540/86, mass n 448691, sulla prima parte; (Conf 2728/83, mass n 427630).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)