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Sez. 3, Sentenza n. 10220 del 10/05/2011 (Rv. 617811 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Diritto di prelazione - Condizione negativa della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente - Vendita di quote indivise di proprietà - Estensione di tale condizione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617811-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ed esteso al proprietario di terreni confinanti dall'art. 7, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, è sottoposto, fra l'altro, alla condizione negativa della mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio precedente. Tale previsione - che si radica sulla necessità di favorire l'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terreni, evitando, nel contempo, l'esercizio della prelazione con finalità speculative - va interpretata restrittivamente alla luce di un bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti e, perciò, si applica anche al caso di vendita di quote in proprietà indivisa, a prescindere dalla percentuale delle medesime.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)