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Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 29/01/2010 (Rv. 611267 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Affittuario coltivatore diretto - Esercizio del diritto di prelazione - Presupposti - Requisito della coltivazione del fondo - Verifica relativa - In termini di attualità e di prospettiva futura - Necessità - Conseguenze - Preordinata combinazione negoziale, in frode alla legge, al fine di rivendere il fondo al terzo - Requisito della coltivazione del fondo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611267-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In materia di contratti agrari, il dato della coltivazione del fondo che, quale elemento costitutivo del diritto di prelazione agraria, deve essere accertato per l'avente diritto alla prelazione con riferimento all'epoca in cui essa viene esercitata, deve sussistere non solo in termini di attualità, ma anche di prospettiva futura, e va di conseguenza escluso allorché, attraverso una preordinata combinazione negoziale - che, in quanto in frode alla legge, determina la nullità sia del contratto di acquisto, che del successivo atto di rivendita - il diritto di prelazione venga esercitato dall'affittuario coltivatore diretto o dal mezzadro non per continuare l'impresa agricola, ma per poter, invece, operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza, in concreto, di un negozio in frode alla legge nell'affitto ad un terzo di una modesta porzione dei terreni già oggetto di acquisto in forza di prelazione agraria, sul presupposto che il suddetto affitto non fosse tale da elidere significativamente la destinazione agricola dei fondi e la continuazione nell'attività di coltivazione diretta della residua parte di essi).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)