Sez. 3, Sentenza n. 6980 del 08/05/2003 (Rv. 562744 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Art. 8 legge n. 590 del 1965 - Ragione - Mancata vendita di fondi rustici nel biennio - Condizione - Difetto - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In materia di contratti agrari, la prelazione di cui all'art. 8 legge n. 590 del 1965 è diretta alla formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti e all'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terreni, per cui non sarebbe giustificato favorire nell'acquisto di fondi altrui chi, avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato con tale suo comportamento di non avere di mira la coltivazione della terra come alla fonte principale del proprio reddito. Ne consegue che in difetto della condizione della mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente è desumibile la mancanza di una seria intenzione di realizzare la suindicata finalità, venendo a mancare la ragione giustificatrice della preferenza nell'acquisto del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)