Sez. 1, Sentenza n. 8944 del 07/10/1987 Ud. (dep. 10/08/1987) Rv. 176511 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - DINIEGO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA MANCANZA DI PIENA CONFESSIONE - ILLEGITTIMITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - DINIEGO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA MANCANZA DI PIENA CONFESSIONE - ILLEGITTIMITÀ.*
È illegittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferimento a reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, fondato esclusivamente sulla considerazione che l'imputato - diversamente dagli altri correi - non abbia reso ampia confessione, pur essendosi dissociato ed avere ammesso alcuni fatti. La condotta di colui che collabora totalmente costituisce infatti altra specifica ipotesi di attenuazione della pena, prevista dallo art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (conv. Con modif. In legge 6 febbraio 1980, n. 15 "misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico") e dalla legge 29 maggio 1982, n. 304 ("misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale"). (V mass n 122811; (V mass n 153777).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 CORTE COST., Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)