Sez. U, Sentenza n. 315 del 20/01/1989 (Rv. 461472 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - CONCLUSIONI DEL P.M. - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - CONCLUSIONI DEL P.M. - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Nel procedimento per regolamento di Competenza, proposto su istanza dei contendenti, ovvero richiesto dal giudice d'ufficio con ordinanza, abbiano in quest'ultimo caso le parti svolto o meno attività difensiva, le conclusioni del pubblico ministero non devono essere notificate alle parti stesse, atteso che le Disposizioni degli artt. 49 primo comma cod. proc. civ., sul termine per la pronuncia di regolamento, e dell'art. 47 ultimo comma cod. proc. civ., sul riconoscimento della facoltà di depositare scritti difensivi solo in favore delle parti cui viene notificata detta istanza o comunicata detta ordinanza, comportando al riguardo una esaustiva e completa disciplina, sono incompatibili e rendono inapplicabile il disposto dell'art. 375 secondo comma cod. proc. civ., che contempla l'indicata notificazione delle conclusioni del P.m. nei procedimenti da definirsi in camera di consiglio. Tale principio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, trattandosi di scelte legislative che sono giustificate dalle peculiarità del regolamento di Competenza e che si esauriscono in una diversa regolamentazione del diritto di difesa, senza incidere sullo stesso. (Conf 2305/88, mass n 458097; (Conf 694/83, mass n 425433; (Conf 2884/82, mass n 420771; (contra 3721/84, mass n 435708; (contra 1290/81, mass n 411882).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)