Sez. L, Sentenza n. 5430 del 21/11/1978 (Rv. 395191 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALI - NOZIONE - USO PROFESSIONALE DELLO APPARECCHIO - NECESSITA - USO STRUMENTALE RISPETTO AD UNA PRESTAZIONE ESSENZIALMENTE INTELLETTUALE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALI - NOZIONE - USO PROFESSIONALE DELLO APPARECCHIO - NECESSITA - USO STRUMENTALE RISPETTO AD UNA PRESTAZIONE ESSENZIALMENTE INTELLETTUALE - IRRILEVANZA.*
La nozione di attivita manuale, di cui agli art 1 e 4 tu delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124, si identifica con il dispendio fisico del lavoratore nell'uso della macchina, apparecchio o impianto, senza che rilevi il collegamento di tale attivita fisica con conoscenze o attivita di carattere intellettuale, sempre che l'opera venga prestata in situazioni tali che la macchina, apparecchio o impianto, possa cagionare direttamente un pericolo, che cioe l'operatore si trovi esposto al rischio di subire dal mezzo adoperato un danno corpori corpore datum. La "manualita" va intesa come diretto contatto con l'apparecchio, per un uso professionale (purche non occasionale o eccezionale), non rilevando, ai fini del rischio infortunistico, che detto uso possa essere strumentale rispetto ad una prestazione essenzialmente intellettuale. (Conf 3741/78, mass n 393265; (Conf 3733/78, mass n 393255).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)