Sez. L, Sentenza n. 5450 del 20/08/1983 (Rv. 430379 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - LAVORATORI DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA CHE CONDUCONO PERSONALMENTE VEICOLI A MOTORE - ESTENSIONE DELLA TUTELA ANTINFORTUNISTICA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - LAVORATORI DELLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA CHE CONDUCONO PERSONALMENTE VEICOLI A MOTORE - ESTENSIONE DELLA TUTELA ANTINFORTUNISTICA - CONDIZIONI.*
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 la tutela assicurativa antinfortunistica deve ritenersi estesa anche ai lavoratori della categoria impiegatizia che nello Esercizio delle proprie mansioni si avvalgono professionalmente - cioè sistematicamente e non in via meramente occasionale, anche se non continuativamente e senza che l'uso del mezzo meccanico risulti esclusivo e prevalente rispetto alla prestazione intellettuale, ma soltanto accessorio e strumentale - di veicoli a motore personalmente condotti, poiché un uso siffatto è sufficiente ad integrare il requisito oggettivo della tutela suddetta, che implica l'esposizione a rischio di un danno corpori corpore datum a cagione della contiguità fisica uomo-macchina, nonché a concretare la nozione di attività manuale, di cui alle citate norme, senza che a tale estensione sia d'ostacolo l'espressa menzione (terzo comma dell'art. 4) di alcuni impiegati soltanto come soggetti alla ripetuta tutela, avendo essa contenuto interpretativo ed esemplificativo e non già tassativo, in quanto la relativa disposizione considera questi lavoratori non ex novo come impiegati, in via di eccezione, ma li comprende fra le persone assistite se ed in quanto personali conduttori di veicoli a motori; secondo una ratio recepita anche in successivi Atti applicativi, quali il d.m. 14 febbraio 1977 che in effetti considerava tali conduttori tutelati indipendentemente dalla categoria di appartenenza. (V 4044/81, mass n 414698; (V 3077/79, mass n 399349; (V 5430/78, mass n 395191).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)