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Sez. L, Sentenza n. 3741 del 25/07/1978 (Rv. 393265 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - NOZIONE - USO PROFESSIONALE DI UN APPARECCHIO IN VIA STRUMENTALE RISPETTO AD UNA PRESTAZIONE ESSENZIALMENTE INTELLETTUALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393265-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA MANUALE - NOZIONE - USO PROFESSIONALE DI UN APPARECCHIO IN VIA STRUMENTALE RISPETTO AD UNA PRESTAZIONE ESSENZIALMENTE INTELLETTUALE - IRRILEVANZA.*

La nozione di attivita manuale, di cui agli artt 1 e 4 tu delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124, si identifica con il dispendio fisico del lavoratore nell'uso della macchina, apparecchio o impianto, senza che rilevi il collegamento di tale attivita fisica con conoscenze o attivita di carattere intellettuale, sempre che l'opera venga prestata in situazione tale che la macchina, apparecchio o impianto, possa cagionare direttamente un pericolo, che cioe l'operatore si trovi esposto al rischio di subire dal mezzo adoperato un danno corpori corpore datum. Pertanto la "manualita" va intesa come diretto contatto con l'apparecchio, per un uso professionale (purche non occasionale o eccezionale), non rilevando, ai fini del rischio infortunistico, che detto uso possa essere strumentale rispetto ad una prestazione essenzialmente intellettuale.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)