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Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 10/08/1992 (Rv. 478504 - 01)

Contratti agrari - Diritto di ripresa - Indennizzo | Accordo in sede conciliativa dinnanzi all'Ispettorato provinciale sulla domanda di ripresa - Mancato raggiungimento - Riflessi sulla connessa domanda di equo indennizzo proposta in via riconvenzionale - Necessità - Conseguenza - Proponibilità della medesima domanda - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478504-01

Contratti agrari - Diritto di ripresa - Indennizzo

Il mancato raggiungimento dell'accordo in sede conciliativa dinnanzi all'Ispettorato provinciale agrario sulla domanda di ripresa ex art. 42 legge n. 203/1982 proposta dal proprietario di un fondo agrario si ripercuote anche sulla connessa domanda di equo indennizzo, ex art. 43 legge citata, sollevata in via riconvenzionale dal convenuto, con conseguente proponibilità della stessa, collegandosi detta domanda direttamente al contrasto tra le parti e all'esistenza del diritto di ripresa del concedente.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 43, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)