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Sez. 3, Sentenza n. 4651 del 27/04/1995 (Rv. 492030 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Esperibilità prima sia della proposizione della domanda principale che di quella riconvenzionale - Necessità - Domanda riconvenzionale - Nozione.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492030-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

Con riguardo alle controversie in materia di contratti agrari, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203 deve precedere non solo la proposizione della domanda principale (da parte dell'attore), ma anche di quella riconvenzionale (da parte del convenuto)e, pertanto, la eventuale "reconventio reconventionis" formulata dall'attore - convenuto in riconvenzionale. Perché, peraltro, sorga l'onere in questione non è sufficiente che comunque, formalmente, si proponga una "domanda riconvenzionale", ma è indispensabile che per effetto della "nuova" domanda venga ampliato l'ambito della controversia, rispetto ai limiti posti a questa nel tentativo di conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda principale; occorre, in altri termini, che la riconvenzionale investa aspetti nuovi della controversia, che se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per i quali è già vertenza giudiziaria, potrebbero condurre ad una definizione bonaria della lite, evitando l'intervento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)