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Sez. L - , Sentenza n. 16834 del 07/07/2017 (Rv. 644871 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Diritto all'applicazione della deroga al divieto di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro - Requisito contributivo minimo - Individuazione - Requisito contributivo minimo per la fruizione di pensionamenti anticipati - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644871-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

Ai fini dell'applicabilità della disciplina transitoria in materia di deroga al divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, contenuta nell'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, novellato dall'art. 11 della l. n. 537 del 1993, il requisito contributivo minimo previsto dal medesimo articolo è da riferire ai trentacinque anni necessari per la pensione "di vecchiaia o di anzianità", e non ad anzianità inferiori, previste per fruire di pensionamenti anticipati; tali ultimi trattamenti previdenziali hanno, infatti, il fine di non lasciare prive dei mezzi di sussistenza persone costrette ad abbandonare l’occupazione a causa della crisi economica del datore di lavoro, con la conseguenza che il reperimento di un nuovo lavoro, autonomo o subordinato, fa venire meno lo stato di bisogno del pensionato e, dunque, la causa di attribuzione del beneficio previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 10 com. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)