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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3085 del 16/02/2015 (Rv. 634571 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o autonomo - Divieto - Disciplina transitoria - Contenuto - Disposizioni previgenti alla legge n. 662 del 1996 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2015-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634571-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

In tema di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro l'art. 1, comma 189, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (come risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 416 del 1999) dispone il divieto di cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme sostitutive di essa - nonché dei trattamenti anticipati di anzianità limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo - con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, salva la disciplina transitoria per i lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 siano titolari di pensione ovvero abbiano raggiunto il requisito contributivo di 36 anni, o quello di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)