Sez. U, Sentenza n. 6640 del 16/12/1981 (Rv. 417494 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZE - LISTE ELETTORALI - VIDIMAZIONE - MANCANZA - CONTESTAZIONE CONSEGUENTE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO - GIURISDIZIONE DEL T.A.R. - SUSSISTENZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZE - LISTE ELETTORALI - VIDIMAZIONE - MANCANZA - CONTESTAZIONE CONSEGUENTE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO - GIURISDIZIONE DEL T.A.R. - SUSSISTENZA.*
La domanda diretta a contestare la legittimità dell'elezione del consiglio comunale, per difetto di vidimazione delle liste dei votanti, in violazione del disposto dell'art. 53 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, investe esclusivamente la regolarità delle operazioni elettorali, e le posizioni di interesse legittimo ad esse inerenti, non anche i diritti soggettivi attinenti allo stato o capacità degli elettori, ovvero all'eleggibilità dei candidati eletti, e, pertanto, spetta alla cognizione del tribunale amministrativo regionale (artt. 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034). (V 4135/78, mass n 393760; (V 1558/77, mass n 385268).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 53 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)