diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1558 del 26/04/1977 (Rv. 385268 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE PER LE OPERAZIONI ELETTORALI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA - RISPETTIVA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DELL'AGO - CONFERMA EX LEGGE N 1034 DEL 1971.*
Stato
decisa il 1977-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385268-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE PER LE OPERAZIONI ELETTORALI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ELEGGIBILITA - RISPETTIVA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E DELL'AGO - CONFERMA EX LEGGE N 1034 DEL 1971.*

In tema di contenzioso amministrativo la legge 23 dicembre 1966, n 1147, ha fissato il principio secondo cui le controversie in materia di operazioni elettorali, concernendo posizioni aventi natura di interessi legittimi, sono devolute alla giurisdizione amministrativa, mentre le controversie in materia di eleggibilita, inerendo a diritti soggettivi, e cioe ad una situazione giuridica tutelata direttamente dall'ordinamento in quanto relativa allo stato personale dell'eletto, rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Tale criterio ha ricevuto conferma dallo art 6 della legge 6 dicembre 1971, n 1034, che ha attribuito ai tribunali amministrativi regionali la cognizione dei soli ricorsi relativi a controversie sulle operazioni per le elezioni comunali, provinciali e regionali, facendo salve le norme della precedente legge n 1147 del 1966 che espressamente si riferiscono alle controversie in materia di eleggibilita, le quali vanno deferite all'autorita giudiziaria ordinaria. (nella specie le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del TAR sulla controversia originata dalla mancata vidimazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del Presidente del seggio e degli scrutatori). (Conf 2977/76, mass n 381741).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)