Sez. 5, Sentenza n. 5499 del 06/03/2013 (Rv. 625514 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Obbligo per l'Amministrazione di acquisire d'ufficio le informazioni già possedute da altre pubbliche amministrazioni - Sussistenza - Limiti - "Status" del contribuente - Onere dell'Amministrazione di ricercare altresì il luogo del domicilio effettivo - Condizioni - Indicazioni da parte del contribuente delle altre amministrazioni in possesso di tali informazioni - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire d'ufficio le informazioni già possedute da altre pubbliche amministrazioni concerne solo, ai sensi del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000, lo "status" del contribuente, mentre il comma uno dello stesso articolo prevede, per la comunicazione degli atti (nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta presso la sede legale della società e l'abitazione del legale rappresentante), l'onere dell'Amministrazione di ricercare il luogo del domicilio effettivo solo se il contribuente indica le altre amministrazioni in possesso di tali informazioni.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)