Sez. 5, Sentenza n. 958 del 21/01/2015 (Rv. 634469 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) - Dovere dell'Amministrazione di esibire un documento in suo possesso - Applicabilità al processo tributario - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui non possono essere chiesti al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, dovendo tali documenti ed informazioni essere acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, e presuppone che la documentazione sia già sicuramente in possesso dell'Amministrazione finanziaria o che, comunque, il contribuente ne dichiari e provi l'avvenuta trasmissione all'amministrazione stessa.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)