diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12897 del 06/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 214859 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Concordato preventivo o amministrazione controllata - Artt. 223 e 224 legge fallimentare - Applicabilità delle disposizioni - Necessità di successiva dichiarazione di fallimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214859-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

Le norme sulla bancarotta impropria, relative agli amministratori di società, sono applicabili, ai sensi del comma secondo dell'art. 236 della legge fallimentare, alla amministrazione controllata, anche nel caso in cui non intervenga successivamente il fallimento, essendo equiparato, agli effetti penali, il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata alla sentenza dichiarativa di fallimento. Invero, in caso di successivo fallimento della società ammessa alla amministrazione controllata, si realizzano le diverse ipotesi di bancarotta, previste dagli artt. 223 e 224 legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 236 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 236 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)