Sez. 5, Sentenza n. 16504 del 12/01/2010 Cc. (dep. 28/04/2010) Rv. 247243 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Distrazione prima dell'ammissione a concordato preventivo - Applicabilità dell'art. 236, comma secondo, L.F..
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
In tema di reati fallimentari, le condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma secondo, L.F. il quale, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 223 L.F. punisce i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216 L.F., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 236 com. 2 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)