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Sez. U, Sentenza n. 1054 del 04/10/2000 (Rv. 540725 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cooperative edilizie - Disciplina ex art. 131 R.D. n. 1165 del 1938 - Operatività - Condizioni - Conseguimento contributo dello Stato - Necessità - Mera previsione statutaria della possibilità di ricorso al finanziamento pubblico, ovvero mera stipulazione di un "mutuo agevolato" senza il contributo erariale - Influenza sulla giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540725-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Una cooperativa edilizia è qualificabile come <<sovvenzionata dallo Stato>> - e, pertanto, soggetta alla speciale disciplina prevista dall'art. 131 R.D. n. 1165 del 1938, sulla devoluzione di determinate controversie alla cognizione del giudice amministrativo, in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario - solo quando abbia costruito con il contributo dello Stato, ossia abbia in concreto conseguito il contributo medesimo, restando irrilevante, ai fini della giurisdizione, la semplice previsione statutaria della possibilità di ricorso al finanziamento pubblico, come anche la stipulazione di un "mutuo agevolato" contratto con un istituto bancario a condizioni più favorevoli, ma senza il contributo erariale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)