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Sez. U, Sentenza n. 4911 del 02/06/1997 (Rv. 504883 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Procedimenti disciplinari - Deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine Professionale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Motivazione mancante o apparente - Violazione di legge - Configurabilità - Verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504883-01

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Contro le decisioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri il ricorso per cassazione alle sezioni unite della Corte è consentito, oltre che nei casi contemplati dall'art. 17 del R.D. n. 2357 del 1925 (eccesso di potere ed incompetenza), anche ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto, l'inosservanza del giudice all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge" (denunciabile in cassazione) quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, che si verifica sia nei casi di sua radicale carenza, sia nel caso in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", o fra loro inconciliabili, o comunque perplesse o obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa dalla previsione normativa una possibile verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2357 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)