Sez. U, Sentenza n. 6332 del 05/07/1994 (Rv. 487288 - 01)
Professionisti - Ingegneri e architetti | Decisioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Ricorso per cassazione - Motivi - Violazioni di legge per mancanza di motivazione o cosiddetta motivazione apparente - Inclusione ex art. 111 Cost..
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Il ricorso per cassazione (alle Sezioni Unite della Corte) avverso le decisioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri è consentito - oltre che nei casi contemplati dall'art. 17 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (eccesso di potere ed incompetenza) - anche ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, in ipotesi di mancanza di motivazione o di cosiddetta motivazione apparente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)