Sez. 3, Sentenza n. 15523 del 07/07/2006 (Rv. 593065 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Procedimenti disciplinari - Deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine professionale - Ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost. - Violazione di legge - Motivazione mancante o apparente - Ammissibilità - Controllo sulla sufficienza e sulla razionalità della motivazione - Ammissibilità - Esclusione.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti ed ingegneri si inquadra in quello indicato dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, quando, con la impugnazione, non siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione. Ne consegue che, in tali casi, il ricorso è consentito solo per violazione di legge, la quale ricomprende anche il profilo della inesistenza o della mera apparenza della motivazione, ma non la insufficienza o irrazionalità della stessa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 112 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)