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Sez. 3, Sentenza n. 43984 del 08/11/2005 Cc. (dep. 02/12/2005) Rv. 233201 - 01

FINANZE E TRIBUTI - ACCERTAMENTO | Accessi e verifiche della Guardia di Finanza ai sensi del d.P.R., n. 633 del 1972 - Limite all'esercizio di tale potere autonomo - Denuncia di reato presentata da un soggetto determinato - Obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria - Violazione - Conseguente nullità dell'eventuale sequestro probatorio e del decreto di convalida posti in essere trascorsi sei mesi dall'acquisizione della notizia di reato.
Stato
decisa il 2005-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233201-01

FINANZE E TRIBUTI - ACCERTAMENTO

Gli accertamenti e le verifiche svolte dalla Guardia di finanza in via autonoma, come previsto dagli artt. 51 e 52 L. n. 633 del 1972, non possono essere utilizzati per la ricerca di fonti di prova, con conseguente sequestro probatorio, nel caso in cui la notizia di reato sia già sussistente e provenga da un esposto presentato da un soggetto identificato ed informato dei fatti. In tal caso sussiste l'obbligo di informare il P.M., organo titolare delle indagini preliminari, che dovranno essere attivate e completate nel rispetto dei termini di legge previsti per la loro durata. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del provvedimento di sequestro e della relativa convalida del P.M. avvenuti oltre il termine di sei mesi dalla ricezione della "notitia criminis").

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)