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Sez. 3, Sentenza n. 1668 del 03/12/1997 Ud. (dep. 11/02/1998) Rv. 209572 - 01

FINANZE E TRIBUTI - ACCERTAMENTO | Verifiche della Guardia di Finanza - Elementi raccolti - Utilizzabilità come "notitia criminis" - Mancata autorizzazione - Causa di invalidità - Esclusioni - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209572-01

FINANZE E TRIBUTI - ACCERTAMENTO

In materia di illeciti tributari, gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l'accertamento IVA e delle II DD ai sensi dell'art.52 d.P.R.633/72 e dell'art.33 d.P.R. 600/73 sono sempre utilizzabili come "notitia criminis". Infatti, a tali accessi non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'attività di polizia giudiziaria e trattandosi di atti amministrativi e non giudiziari, la mancanza o la irregolarità formale dell'autorizzazione può essere considerata causa di invalidità dell'accertamento fiscale, ma non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 244

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)