Sez. 3, Sentenza n. 11307 del 11/10/1995 Ud. (dep. 22/11/1995) Rv. 202943 - 01
Finanze e tributi - Accertamento | Accessi e verifiche fatte dalla guardia di Finanza - Irregolarità nella autorizzazione o nella forma - Inutilizzabilità a fini fiscali - Sussistenza - "Notitia criminis" - Utilizzabilità a fini penali - Sussistenza - Estensione delle garanzie proprie delle attività di polizia giudiziaria - Esclusione.
Finanze e tributi - Accertamento
In materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compite dalla Guardia di Finanza per l'accertamento dell'IVA e delle imposte dirette ai sensi dell'art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 sono sempre utilizzabili quale "notitia criminis". Infatti a tali accessi non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l'attività di polizia giudiziaria e, trattandosi di atti amministrativi e non giudiziari, la mancanza o la irregolarità formale dell'autorizzazione può essere considerata causa di invalidità dell'accertamento fiscale, ma non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 244, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 244, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 368, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 368, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)