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Sez. 2, Sentenza n. 3505 del 10/04/1999 (Rv. 525164 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI | Oggetto della prova testimoniale - Fatto obiettivi - Ammissibilità - Apprezzamenti tecnici o giuridici dei fatti - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525164-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI

La regola secondo la quale il mezzo di prova testimoniale deve avere come oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti tecnici o giuridici dei fatti stessi va intesa nel solo senso che detto mezzo di prova non può tradursi in un'interpretazione del tutto tecnica o giuridica, e comunque essenzialmente personale dei fatti, mentre sono ammissibili quegli apprezzamenti che non sia possibile scindere dal riferimento al fatto stesso.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)