Sez. L, Sentenza n. 11747 del 06/06/2005 (Rv. 582110 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia - Giusta causa - Configurabilità - Condizioni - Giusta causa basata unicamente su valutazioni tecniche di natura medico - legale espresse dal testimone - Inidoneità - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, non solo allorché tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, ma anche nell'ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio. Tuttavia, la sussistenza della giusta causa rispetto ad entrambi i suddetti profili non può fondarsi esclusivamente su valutazioni medico - legali espresse dal testimone, anche se nella qualità di medico ne abbia i titoli professionali, atteso che il mezzo di prova testimoniale deve avere come oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti tecnici e non può tradursi in un'interpretazione del tutto tecnica, e comunque essenzialmente personale, dei fatti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - sulla base del solo certificato medico confermato in sede testimoniale - aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore affetto da sindrome depressiva che nelle ore notturne svolgeva attività di sorvegliante presso discoteche).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)