Sez. L, Sentenza n. 5548 del 08/03/2010 (Rv. 612026 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI | Oggetto della prova testimoniale - Fatti obiettivi - Ammissibilità - Apprezzamenti e valutazioni personali - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RISPOSTE DEI TESTIMONI - APPREZZAMENTI E PARERI
La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio; ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)