Sez. L - , Sentenza n. 481 del 11/01/2017 (Rv. 642448 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Licenziamento collettivo anteriore alla l. n. 223 del 1991 - Sospensione - Conseguenze - Indennità di mobilità - Spettanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di trattamento di disoccupazione, nell’ipotesi di licenziamento collettivo intimato prima dell’entrata in vigore della l. n. 223 del 1991, i cui effetti siano rimasti sospesi, giusta l’art. 2 della l. n. 301 del 1979, fino a data successiva a tale entrata in vigore, i lavoratori divenuti disoccupati per effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge, all’indennità di mobilità in base agli artt. 7 e 16 della l. n. 223 del 1991, atteso che, essendo il rapporto di lavoro in vita, ancorché sospeso, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci, con la conseguente equiparazione della loro posizione a quella dei lavoratori assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo dopo l’entrata in vigore della citata l. n. 223.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)