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Sez. L, Sentenza n. 7958 del 07/04/2011 (Rv. 616582 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Licenziamento collettivo anteriore alla legge n. 223 del 1991 - Sospensione - Conseguenze - Diritto all'indennità di mobilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616582-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di trattamento di disoccupazione, nell'ipotesi di licenziamento collettivo, intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, i cui effetti siano rimasti sospesi a norma dell'art. 2 della l. 27 luglio 1979 n. 301 fino a data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 223, i lavoratori rimasti disoccupati per effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge, all'indennità di mobilità a norma degli artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991, atteso che, essendo il rapporto di lavoro in vita, ancorchè sospeso, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci, con la conseguente equiparazione della posizione dei lavoratori interessati a quella dei lavoratori assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1979 num. 301 art. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)