Sez. L, Sentenza n. 845 del 23/01/2012 (Rv. 620197 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Licenziamento collettivo anteriore alla legge n. 223 del 1991 - Lavoratori delle aree del Mezzogiorno ex d.P.R. n. 218 del 1978 - Trattamento speciale di disoccupazione - Conversione nell'indennità di mobilità - Spettanza - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In caso di licenziamento collettivo intimato prima dell'11 agosto 1991, data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno di cui al d.P.R. n. 218 del 1978, che godono del trattamento speciale di disoccupazione, o che comunque vi hanno titolo, il trattamento medesimo si converte nell'indennità di mobilità, con la più lunga durata stabilita dalla nuova legge, detratto l'eventuale periodo di godimento del trattamento speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della legge n. 223 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 22 com. 7 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)