Sez. 5, Sentenza n. 3255 del 18/02/1986 Ud. (dep. 28/04/1986) Rv. 172534 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ DI LOCOMOZIONE - POSSIBILITÀ DI AUTOLIBERAZIONE AGEVOLE E IMMEDIATA - SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ DI LOCOMOZIONE - POSSIBILITÀ DI AUTOLIBERAZIONE AGEVOLE E IMMEDIATA - SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
Per la realizzazione del reato di sequestro di persona non occorre che la privazione della libertà sia attuata in modo da rendere assolutamente impossibile il recupero della libertà di locomozione mediante l'autolimitazione. È sufficiente, infatti, che il soggetto passivo non possa superare agevolmente e con immediatezza, da sè medesimo, l'ostacolo posto all'attuabilità della sua libertà di movimento. (nella specie, nel caso di una agitazione sindacale in un mercato ortofrutticolo, operai dipendenti avevano chiuso all'interno degli stand alcuni operatori sostituendo il lucchetto del cancello. Non era stata però interrotta la linea telefonica, con la quale i sequestrati avevano potuto chiamare la polizia intervenuta dopo due ore a liberarli). (V mass n 171310).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)