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Sez. 2, Sentenza n. 11881 del 04/10/1985 Ud. (dep. 12/12/1985) Rv. 171310 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171310-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO OGGETTIVO - CONDIZIONI.*

L'elemento oggettivo del delitto di sequestro di persona consiste nella privazione della libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio e cioè come libertà di locomozione. Non è necessario, a tal fine, che la privazione sia totale, ma è sufficiente che il soggetto passivo non sia in grado di vincere, per realizzare la sua piena libertà di movimento, gli ostacoli frapposti né ha Rilevanza la maggiore o minore durata di tale privazione. (V mass n 160202).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)