Sez. L, Sentenza n. 8494 del 22/06/2000 (Rv. 537918 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Opzione per la prosecuzione del rapporto fino ai 65 anni (dopo il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e del massimo di anzianità contributiva) - Termine per la comunicazione al datore di lavoratore e all'ente previdenziale - Natura decadenziale - Configurabilità - Deroghe previste dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 503/1992 - Estensione ad altri casi - Inammissibilità - Fattispecie relativa a dipendente delle Ferrovie dello Stato già optante per la prosecuzione ex art. 6 del d.l. n. 791 del 1981.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il termine di sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia - indicato dall'art. 6, comma secondo, della legge n. 407 del 1990 e richiamato dall'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. n. 503 del 1992 -, entro cui deve essere comunicata al datore di lavoro e all'ente previdenziale l'opzione del lavoratore, che pur abbia conseguito il diritto alla pensione e l'anzianità contributiva massima, per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento di una certa età (fissata in sessantadue anni dall'art. 6, comma primo, della legge n. 407/1990 e in sessantacinque anni dall'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. n. 503/1992), è un termine di decadenza avente la funzione di dare la necessaria certezza, anche all'ente previdenziale, circa la durata del rapporto e l'inizio del trattamento pensionistico; conseguentemente le disposizioni del citato art. 1, comma secondo, prevedenti alcuni casi di esonero dall'obbligo di comunicazione o di diversa sua articolazione, sono insuscettibili di interpretazione diversa da quella letterale e devono ritenersi irrilevanti le diverse circostanze soggettive o obiettive a cui si colleghi l'omissione o il ritardo della comunicazione. (Nella specie la S.C., annullando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il termine di sei mesi non potesse essere computato, per un dipendente delle Ferrovie dello Stato, dalla data della prevista conclusione del rapporto, a seguito di esercizio dell'opzione per la sua prosecuzione - oltre i vigenti limiti di età e di servizio - fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, in base all'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 54 del 1982).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)