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Sez. L, Sentenza n. 5787 del 10/06/1998 (Rv. 516332 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Opzione per la prosecuzione del rapporto fino ai 65 anni di età ex art. 1 D.Lgs. n. 503 del 1992 - Comunicazione al datore di lavoratore - Onere - Esenzione in caso di rapporti in atto di lavoratori oltre l'età pensionabile - "Ratio" - Conseguenze - Applicabilità in caso di rapporto cessato di fatto anche se in base a provvedimento nullo - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516332-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

Poiché la comunicazione al datore di lavoro della volontà del lavoratore di optare per la prosecuzione del rapporto fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992, ha lo scopo di segnalare l'interesse e la volontà del dipendente di prolungare il proprio rapporto di lavoro, e la esenzione da tale comunicazione nel caso di rapporto in atto nonostante il superamento dell'età pensionabile, prevista dal secondo comma, si giustifica con il valore assunto al riguardo dalla stessa continuazione dell'attività lavorativa fino a quel momento, l'esenzione stessa non può ritenersi applicabile - in conformità del resto anche del tenore letterale della disposizione, che si riferisce ai lavoratori che "prestano ancora attività lavorativa" - in caso di rapporto di cui di fatto sia cessata l'esecuzione, anche se in conseguenza del disconoscimento del diritto del lavoratore alla sua prosecuzione per effetto di opzione in base all'art. 6 della legge n. 407 del 1990.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)