Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009 (Rv. 610984 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - AFFIDAMENTO DEI FIGLI | Affidamento condiviso - Derogabilità - Condizioni - Omessa corresponsione dell'assegno di mantenimento ed esercizio discontinuo del diritto di visita - Rilevanza - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - AFFIDAMENTO DEI FIGLI
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 bis, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)