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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010 (Rv. 615090 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE | Affidamento condiviso - Deroghe - Motivazione - Necessità - Requisiti - Oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615090-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE

In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)