Sez. L, Sentenza n. 17716 del 07/09/2016 (Rv. 641014 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Pubblico impiego privatizzato - Ricorso in cassazione - Art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Contratto collettivo provinciale - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, sicché l'interpretazione del contratto collettivo di ambito territoriale - nella specie provinciale - spetta al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)